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Sinistro stradale: concorso di colpa anche in caso di invasione della corsia altrui.

La terza sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza 14947/22 pubblicata in data 1 maggio, ha sancito che, in caso di sinistro con scontro tra veicoli in cui, uno dei due invade la corsia altrui, vige la presunzione legale della corresponsabilità tra conducenti. L’art. 2054 c.c., infatti, sancisce che “in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; tale presunzione, può essere superata mediante la prova liberatoria, il cui  onere incombe su entrambi i conducenti che, dovranno dimostrare di aver rispetto il codice della strada e, aver fatto di tutto per evitare il danno. Nel caso in esame, in cui vi è stato uno scontro tra un’automobile e un autobus, risulta essere irrilevante verificare se, quest’ultimo, abbia osservato il senso di marcia o il limite di velocità in quanto, l’automobile ha invaso in modo improvviso l’altrui corsia adottando una condotta poco razionale. Pertanto, anche in caso di condotta irrazionale dei conducenti, o meglio in caso di scontro tra veicoli che marciano in senso opposto, si applica la presunzione di colpa.