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SINISTRO STRADALE: L’ASSICURAZIONE CITATA E’ TENUTA A RISARCIRE ANCHE IN CASO DI CHIAMATA IRRITUALE.

Lo ha sancito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 9132/21 dichiarando inammissibile il ricorso di una compagnia assicurativa riguardante un sinistro tra più auto. In primo grado, la proprietaria del veicolo, il conducente, e l’assicurazione erano stati ritenuti soccombenti rispetto alla richiesta di risarcimento avanzata dal convenuto; in appello, invece, essendosi costituita in giudizio anche l’assicurazione della parte attrice, si è rilevato che la proprietaria dell’auto l’aveva citata senza formulare alcuna domanda e, il convenuto non aveva richiesto l’autorizzazione al giudice. Pertanto, la Cassazione ha affermato che, laddove il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, dovrà inserire nella comparsa di costituzione e risposta la formulazione della domanda mentre, la mancata istanza di differimento dell’udienza potrà essere eccepita solo da una parte e rilevata solo dal giudice d’ufficio.