La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 19610/21 ha sancito che in caso di incidente, l’ente proprietario dell’autostrada risarcisce i danni causati dall’assenza delle barriere, essendo irrilevante la velocità con cui procedeva il mezzo coinvolto. La responsabilità dell’ente gestore non è limitata alla carreggiata ma si estende anche ai confini della stessa e, dunque agli elementi marginali come banchina e pertinenze, la cui assenza potrebbe cagionare eventi dannosi e lesioni a cose o persone. Per tale ragione, la custodia riguarda anche tutti gli elementi esterni alla carreggiata ma appartenenti alla strada e, dunque, alle barriere di protezione laterali che svolgono una importante funzione di sicurezza stradale. La Cassazione, accogliendo il ricorso della parte danneggiata dal sinistro, ha sancito che la l’evento dannoso è conseguenza dell’eccesiva velocità con cui procedeva il mezzo coinvolto, affermando che sbagliavano i giudici di merito a non considerare che la barriera protettiva avrebbe potuto attutire l’urto ed evitare gli eventi dannosi che ne seguono.