La Corte di Cassazione con sentenza 10762/22 ha sancito che, rischia la condanna per diffamazione grave ex art. 595 terzo comma c.p., per chi offende, tramite social, con parole sgradevoli e lesive dell’onore o reputazione, anche senza indicare i nomi, in quanto, tale condotta è comunque idonea a raggiungere un numero indeterminato ma comunque apprezzabile di destinatari. Infatti, ai fini dell’integrazione di tale fattispecie di reato, è sufficiente che l’offesa sia diretta ad una persona potenzialmente individuabile e, non necessariamente individuata, tenendo conto della natura e della portata dell’offesa.