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Solo il condono edilizio non legittima la manutenzione dell’immobile abusivo.

La presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta.  La preesistenza di una domanda di condono edilizio non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 11788/21 pubblicata dalla terza sezione penale: deve essere già sanato il precedente illecito edilizio prima di qualsiasi manutenzione. Arrestati i due ricorrenti a due mesi di arresto e 55 mila euro di ammenda ciascuno. In relazione a ciò, con la violazione dell’art. 44 Dpr 380/2001 in quanto, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente (se l’abuso non sia stato represso), costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato. Ricorso annunciato inammissibile.