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SONO NEI TERMINI: HO DOVUTO INDAGARE PRIMA DI QUERELARLO!

Sentenza 4918/2024 Cassazione Penale

Quante volte abbiamo sentito parlare del termine valido per presentare una querela, senza che il passare dei giorni abbia reso inammissibile la procedura.

Questa pronunzia della Corte, ha ancora una volta specificato che, detto termine, deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato; la decorrenza del termine è infatti differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti, al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto: ma solo per il tempo necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere, dall’inerzia di una parte, la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato.

Ai sensi dell’art. 124 cod. pen., comma 1, il diritto di querela deve essere esercitato nel termine di decadenza di “tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
Tale conoscenza certa dell’episodio delittuoso, (e quindi la piena cognizione che dallo stesso si siano realizzati i requisiti costitutivi), produce di frequente l’incertezza circa la tempestività della querela ed il dubbio al riguardo investe, in particolare, il “dies a quo“.
La giurisprudenza costante, a cui si allaccia la sentenza presa in esame, sancisce che l’onere della prova dell’intempestività è a carico di chi presenta ricorso in tal senso.

Il decorso del termine e la decadenza dal diritto di proporre la querela, va accertata con criteri rigorosi, non potendosi ritenere verificato in base a semplici supposizioni prive di valore probatorio: la tardività della querela stessa può essere rilevata in sede di legittimità, solo se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero dalla certezza comprovata che sia dipesa esclusivamente da negligente inattività di chi era tenuto al rispetto dei termini di presentazione.