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Ordinanza 87/2025 Consiglio Nazionale Forense

Soci di capitale nelle società tra avvocati: il CNF conferma i limiti italiani, (su impulso dell’Unione delle Camere Civili), rimettendo la questione al giudizio della Corte Costituzionale.

Con l’ordinanza presa in esame, il Consiglio Nazionale Forense è tornato a pronunciarsi su un tema che continua a dividere il mondo delle professioni legali: la possibilità di ammettere soci di puro capitale nelle società tra avvocati.
Stabilita la propria competenza il CNF ha ribadito la propria identità di pensiero, in linea con la L.247/2012 che indicava rigide regole di ammissione, successivamente ribaltata dalla L.124/2017, che ha invece concesso l’immissione di soci di capitale “non avvocati”, indicando solo limitazioni percentuali di partecipazione.
Il CNF ha caldeggiato l’incompatibilità di tale scelta con l’attuale ordinamento italiano, (ultimo d.lgs. 183/2021), riaffermando che la partecipazione al capitale di una società legale deve restare riservata esclusivamente a professionisti iscritti all’albo.

L’ordinanza prende le mosse dal ricorso di una società tra avvocati che aveva previsto la presenza di un socio finanziatore non esercente la professione forense. Il Consiglio ha confermato la linea restrittiva già tracciata, secondo cui la forma societaria non può alterare i principi di indipendenza, personalità e responsabilità diretta dell’avvocato verso il cliente. L’ingresso di soci di capitale, anche se minoritari, potrebbe invece condizionare l’autonomia delle scelte professionali, introducendo logiche tipiche dell’impresa più che dell’esercizio forense.

Il CNF ha inoltre evidenziato come, a differenza di altri ordinamenti europei, l’Italia mantenga un’impostazione etico-deontologica rigorosa.
In Paesi come il Regno Unito o la Germania, modelli di “Alternative Business Structures”, con soci finanziatori esterni, sono ammessi seppur sotto rigidi controlli di indipendenza e trasparenza.
Tuttavia, la normativa europea non impone un modello unico: ciascuno Stato conserva margini di autonomia nel bilanciare libertà d’impresa e tutela dell’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.

L’ordinanza segna dunque la volontà del CNF di preservare la natura personalistica della professione legale, opponendosi a una liberalizzazione che, seppure coerente con la concorrenza europea, rischierebbe di snaturare il rapporto fiduciario tra cliente e avvocato.