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SONO STATA ELETTA E DICHIARO CHE NON SUSSISTONO CAUSE IMPEDITIVE!

Sentenza 17023/2024 Cassazione Penale

La Suprema Corte si è pronunciata sulla differenza tra errore sul fatto ed errore sul precetto, in riferimento alla condanna, subita da parte di una “eletta” consigliera comunale, responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen., per avere prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione ex d.P.R. n. 445/2000, nella quale falsamente attestava l’insussistenza di cause d’incandidabilità.
Avverso la sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione l’imputata, la cui difesa sosteneva che, vero era che la ricorrente aveva subito una pregressa condanna, ma fruendo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale: di conseguenza, nulla risultava dalla copia del certificato giudiziale prodotta dall’imputata ai fini dell’elezione.
Questo avrebbe prodotto l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, posto che la stessa non era tenuta a dichiarare ciò che non risultava dal certificato giudiziale.

Sancito, invece, che l’errore sul fatto che esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione dello stesso, mentre, se la realtà è stata esattamente inquadrata, non v’è errore sul fatto, bensì sull’interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano.
In conseguenza, l’errore che si deduce, quanto alla rilevanza delle condanne riportate ai fini della candidabilità, si traduce in un errore sul precetto, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen.