
Sentenza 79/2025 Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui vietava la cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati per quelli di loro sottoposti a procedimento disciplinare in corso.
Il caso è stato sollevato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, evidenziando come il divieto limitasse irragionevolmente la libertà individuale e professionale degli avvocati.
La Corte ha sottolineato che la norma impugnata violava i principi di uguaglianza e libertà professionale, impedendo agli avvocati di esercitare il diritto di rinunciare all’iscrizione all’albo, anche in assenza di condanne definitive. Tale restrizione è stata giudicata sproporzionata e non giustificata da esigenze imperative di interesse generale.
Con questa decisione, la Corte ha riaffermato l’importanza del rispetto dei diritti fondamentali e della proporzionalità delle restrizioni imposte dalla legge, garantendo agli avvocati la possibilità di autodeterminarsi professionalmente, anche in presenza di procedimenti disciplinari pendenti.
La sentenza rappresenta un significativo passo avanti nella tutela delle libertà individuali e professionali, ponendo un limite alle interferenze ingiustificate dell’ordinamento nella sfera personale degli individui.
