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SONO UN DETENUTO: MA HO LE MIE PULSIONI SESSUALI!

Sentenza 10/2024 Corte Costituzionale

Questa pronunzia della Consulta, ha finalmente “preso di petto” il delicatissimo problema riferito alla “sessualità” nelle carceri, osservando il problema come basilare, per quanto riguarda l’equilibrio psico-fisico dei detenuti.

La Corte chiarisce alcuni principi cui il legislatore dovrà adattarsi e cui gli operatori tutti dovranno conformarsi: la durata dei colloqui intimi dovrà essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner di esprimere appieno l’affettività, che non implica necessariamente una declinazione sessuale (ma neppure la esclude); le visite dovranno potersi svolgere in modo non sporadico, al fine di consentire la preservazione della stabilità di una relazione affettiva; i luoghi deputati agli incontri dovranno essere appropriati dotando gli istituti di apposite unità abitative organizzate per consentire anche la consumazione di pasti e riprodurre, il più possibile, un ambiente di tipo domestico; i locali dovranno essere sottratti all’osservazione degli agenti di polizia penitenziaria e allo sguardo degli altri detenuti.

Il direttore dell’istituto dovrà verificare l’effettività della pregressa convivenza ed occorrerà tener conto di ragioni di sicurezza o di esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina.

Resteranno esclusi i sottoposti al regime del 41 bis per i quali ancora si tollera una estromissione da ogni tensione costituzionale della pena, ma non le persone ristrette per i reati di cui all’art. 4 bis O.P. per le quali “non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia“.

Va tenuto presente che la Consulta ha espresso la decisione di incostituzionalità della norma, proprio nel valutare la situazione di un detenuto cui era impossibile accedere alla sessualità perché gravato da sanzioni disciplinari che non consentivano la concessione del permesso premio. Ciò indica che la valutazione del comportamento dovrà essere espressa in termini di sicurezza e non in termini di astratta meritevolezza.