Sentenza 41883/2024 Corte Cassazione
I “permessi di necessità”, presuppongono la valutazione degli stessi da parte dei giudici di sorveglianza.
Nel caso specifico, la richiesta del detenuto ai sensi del 41-bis che era stata rigettata, atteneva semplicemente al bisogno di portare conforto alla propria convivente, dopo la dipartita del padre, essendo questo un “evento familiare di particolare gravità” idoneo a consentire, eccezionalmente, il permesso ex art. 30, comma 2 dell’Ordinamento Penitenziario.
Il collegio decidente ha rigettato il ricorso stabilendo che ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dalla normativa, devono sussistere tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di tale evento con la vita familiare.
L’accertamento di questi requisiti di fatto “deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto dell’idoneità dell’evento ad incidere nella vicenda umana del detenuto“. (cfr.Cass.15953/2015)
Secondo la Suprema Corte, i riferimenti al contegno del detenuto non attengono alla materia del permesso di necessità, poiché lo stesso prescinde del tutto dal ravvedimento del condannato, potendo essere concesso anche a chi non abbia tenuto condotta consona.
In buona sostanza oggi il permesso può essere concesso soltanto “eccezionalmente e per eventi familiari di particolare gravità“.
Dunque, si ribadiscono le considerazioni dalle quali emerge una volontà legislativa, certamente non orientata alla soffocazione interpretativa, che possa trovare applicazione di quelle ragioni umanitarie, ispiratrici dell’istituto.
Ne consegue che non può essere semplicemente una argomentazione relativa ad esigenze di sicurezza pubblica ad impedire la possibilità di fruire di un permesso per venire incontro a circostanze drammatiche della vita familiare.
La normativa, nel prevedere la possibilità di una scorta per il detenuto, offre una soluzione alle argomentazioni relative alla personalità dello stesso, in quanto il permesso di necessità può essere fruito con ogni cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblici.