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SONO UN IMPUTATO E MI DIFENDE IL PUBBLICO MINISTERO!

Sentenza 47013/2013 Cassazione Penale e Normativa (Approfondimento giuridico)

La storia della vita giudiziaria del nostro paese è sempre più funestata da errori di valutazione e di giudizio che, spesso, puniscono chi è privo di colpe, a discapito del famoso detto che: “è meglio un delinquente a piede libero che un innocente in galera”!

Per limitare questi danni, però, probabilmente basterebbe rafforzare alcuni istituti di controllo già presenti nel nostro ordinamento.

Faccio un esempio, noto forse a pochi cultori del diritto: sarebbe sufficiente porre in essere quanto previsto dall’art.358 c.p.p. che assegna alla responsabilità del P.M. lo svolgimento di accertamenti su fatti e circostanze a favore delle persone sottoposte ad indagine.

Sicuramente questa norma è forse una delle meno applicate, benché presente nelle disposizioni del nostro codice: a conferma di quanto essa sia desueta, basti notare che ogni precetto, per essere realmente tale, dovrebbe prevedere delle conseguenze in caso di inosservanza.

Non è il caso di quanto all’art.358 c.p.p. che pare messo lì quasi per caso, senza destare interesse alcuno, da parte di chi dovrebbe essere destinatario della norma.

La controprova di quanto stiamo affermando è data dalla totale assenza di giurisprudenza al riguardo, che fa cadere in un dimenticatoio ancora più profondo un principio che, invece, dovrebbe illuminare la vera essenza della Giustizia, in quanto tale.

Di fatto, la sentenza della Suprema Corte che qui commentiamo, è uno dei pochissimi casi in cui l’organo giudicante si è interessato del problema, sancendo che il dovere del P.M. è quello di svolgere attività di indagine a favore dell’indagato: dettato che, però, non risulta presidiato da alcuna sanzione processuale per cui, la sua inosservanza o violazione, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva.

In materia cautelare la situazione non cambia: la Cassazione Penale (cfr. sentenza 53160/2016), ha chiarito che, in tema di riesame di un provvedimento di sequestro, il P.M. ha l’obbligo di trasmettere i soli dati posti a sostegno del provvedimento impugnato, non esistendo nessuna previsione di trasmissione di atti a favore della persona sottoposta ad indagine.

Con la sentenza citata, la Consulta ha confermato che il compimento di tali indagini a favore dell’indagato, ha l’unico scopo di evitare l’instaurazione di un processo superfluo.