In questi girni di drammatica emergenza
, uno dei temi diffusi è, certamente, quello delle obbligazioni dedotte in contratto.
Relativamente alla corresponsione di somme, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture commerciali e canoni di locazione commerciali, per attività sottoposte a restrizioni ed a chiusura, la relativa sospensione può essere richiesta per la sopravvenuta impossibilità ad eseguire ed a ricevere la prestazione, alla luce e, logicamente, in conseguenza della drammatica situazione di emergenza da Covid 19 – Coronavirus e dei relativi provvedimenti Governativi emanati; situazione che ha generato, inequivocabilmente, l’impossibilità al preciso adempimento che, tra l’altro, è del tutto estranea (l’impossibilita sopravvenuta) alla volontà dell’obbligato – debitore (Cass. Civ, n. 21973/07).
Tale fattispecie risulta, indubbiamente, suffragata dalle vigenti disposizioni di Legge (combinato disposto artt. 1218 / 1256 c.c. impossibilità sopravvenuta), dalla giurisprudenza (ex plurimis sent. Cass. Civ. n. 2089/2000 e n. 12235 Sez. III del 2007 straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento) e, da ultimo ed anche, dalle specifiche disposizioni in materia e, segnatamente, dall’art 91, I comma, del Decreto Cura Italia – D. L. n. 18/2020.
Trattasi, logicamente, di richiesta e non di automatico principio che, in caso di rifiuto, dovrà essere valutata dall’Autorità competente.