La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 7029/21 ha sancito che, l’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità tra conclusione dell’affare e attività svolta dal broker appare come questione di fatto. La Corte Distrettuale ha erroneamente escluso al ricorrente il diritto alla provvigione solo sul fatto che la proprietaria di casa non gli aveva conferito il relativo incarico, omettendo così di esaminare il diverso e decisivo fatto costituito dal nesso causale tra l’opera prestata e la conclusione dell’affare. Il diritto del mediatore alla retribuzione sorge tutte le volte in cui vi è la conclusione dell’affare, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente necessario per pervenire alla conclusione del contratto.