Sentenza 3446/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)
Logica e Legge non vanno, quasi mai, d’accordo!
Probabilmente nessuno tra i “non addetti ai lavori“, avrebbe mai pensato lecito il poter installare un cellulare GPS all’interno dell’autovettura della ex moglie, per spiarne le conversazioni!
La Cassazione, con la sentenza citata, ha invece puntualizzato che non integra il reato di “interferenza illecita nella vita privata“, ex art. 615 bis cod. pen., questo genere di condotta in quanto, oggetto della tutela, è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., tra i quali non rientra un’autovettura che si trovi sulla pubblica via.
In buona sostanza, l’abitacolo dell’auto non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che non sia strutturato ed utilizzato come tale ed, in conseguenza, non rientra nei luoghi indicati dalla normativa.
Tale indirizzo trova conferma anche nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali 26795/2006 che ha osservato come il concetto di domicilio individui un rapporto tra una persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolga la vita privata, in modo da sottrarre chi lo occupa dalle ingerenze esterne.
In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità.
Nemmeno gli artt.617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie.
Tali disposizioni, infatti, sono riferite a strumenti ed attività volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo, e non possono riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (cfr.Cass.12042/2008 – 4264/2006).
Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l’uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.