Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione che con la sentenza 41020/21, depositata l’11 novembre ha ritenuto prove documentali legittimamente utilizzabili nel processo penale le riprese video girate dalla persona offesa. Nel caso di specie, un uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di atti persecutori; lo stesso però, facendo ricorso in sede di legittimità aveva contestato il reato, sostenendo che i video registrati non potevano essere utilizzati perché violavano le norme sulla privacy e la disciplina codicistica sulle intercettazioni. I Supremi Giudici hanno ritenuto infondata la pretesa del ricorrente, poiché, le videoregistrazioni, non sono riconducibili alla disciplina delle intercettazioni, come sostenuto dallo stesso, ma sono a detta della Corte, prove documentali legittimamente utilizzabili ex art. 234 c.p.p. Inoltre la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle esigenze di accertamento del processo penale.