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Stalking dopo la sentenza non è aggravante ma nuovo procedimento

Sentenza243/2023 Corte di Cassazione Penale – Sez. Quinta

La riforma del 2019 raddoppia i termini di custodia cautelare, in riferimento al reato di stalking, se questo è perpetrato in continuità con lo svolgimento del processo penale.

Gli Ermellini hanno invece sancito che, se detto deprecabile comportamento viene attuato dopo l’emissione della sentenza di primo grado, non può essere contestata una continuità, tale da consentire un raddoppio delle misure cautelari.

Accolto il ricorso dell’uomo, la cui difesa ha dimostrato che, se ci erano stati ulteriori atti vessatori nei confronti della coniuge, dovevano essere considerati come nuova contestazione di reato e non come aggravante di una sentenza già rubricata.

Ovviamente, proseguire in un reato contro la persona, dopo aver subito una prima condanna, fa indubbiamente scattare la valutazione di recidiva specifica.