Sentenza 42856/2022 Cassazione Penale – Sez.Quinta. Inutile la difesa del paparazzo, tendente a dimostrare che, lo stesso, faceva il suo lavoro e la sua condotta assillante, al massimo poteva essere ritenuta fastidiosa e non persecutoria.
Il povero procuratore sportivo preso di mira dal cacciatore di notizie, che voleva attingere ai segreti dei calciatori più importanti, era stato costretto a mutare le sue abitudini di vita, per sfuggire al solerte fotografo che, addirittura, lo minacciava se non gli avesse dato notizie fresche. Configurato, quindi, il delitto di atti persecutori come da articolo 612 bis del Codice Penale, con conseguente condanna a 4 mesi di reclusione.
Vada “fermare il momento” con una foto, ma qui si fermava la vita di un povero perseguitato.
A cura dello Studio Legale Labonia.