Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 5932/21 pubblicata il 4 marzo. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso del marito contro la sentenza d’appello che fissa in mille euro al mese l’assegno in favore della donna. Il marito lamenta che l’ex, laureata in lingue, avrebbe aggravato in modo ingiustificato la sua posizione rifiutando varie offerte di lavoro da lui procurate. La Corte ha quindi stabilito che sbaglia il giudice del merito che determina l’assegno di mantenimento, affermando il diritto della ex di rifiutare ogni lavoro perché ” non ogni proposta può ritenersi pertinente ed adeguata”, ed inoltre sottolineano i Supremi Giudici, non viene considerato un altro elemento rilevante, ovvero se l’ex sia in grado di produrre redditi adeguati, abbia davvero cercato lavoro o rifiutato senza motivo proposte d’impiego. Viene violato dunque l’art. 156 c.c. poiché la decisione “svilisce il lavoro manuale” e non accerta se la donna possa produrre redditi adeguati, se abbia cercato lavoro o abbia rifiutato proposte lavorative senza motivo.