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Stop licenziamento del sindacalista che utilizza permessi per un fine diverso.

La Corte di Cassazione con sentenza 6495/21, respingendo il ricorso di una società, ha sancito che se la condotta non è tipizzata sotto il profilo disciplinare, cade il licenziamento del sindacalista che usufruisce dei permessi per finalità diverse da quelle fissate dalla legge, essendo riconducibile all’assenza arbitraria da lavoro punibile con sanzione conservativa. La condotta, pur essendo rilevando disciplinarmente, non integra una giusta causa di licenziamento, in quanto si riduce ad una ingiustificata assenza dal posto di lavoro che il contratto collettivo nazionale del lavoro e la legge puniscono con una sanzione.