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STRAGE: UNA PIAGA CHE STA TORNANDO A FUNESTARE IL MONDO INTERO

Sentenza 25770/2023 Cassazione Penale (Approfondimento giuridico)

Da che mondo è mondo, ogni epoca ha avuto le sue piaghe che hanno prodotto danni al genere umano: spesso naturali ma, a volte, generate solo dalla mente malata di chi vuol far valere le proprie ragioni, provocando morti innocenti.

Il pianeta è ancora funestato da atti di terrorismo, che fanno inorridire per la ferocia delle azioni poste in essere.

La sentenza che prendiamo oggi in esame, vuole precisare la dovuta differenza di analisi tra i reati di “strage” e di “omicidio plurimo”, fattispecie di diversa categoria e catalogazione.

La strage è configurata dall’art.422 c.p. ed è caratterizzata dall’intenzione di uccidere, portando a compimento atti tali da mettere in pericolo l’incolumità pubblica (cfr. Titolo Sesto del Codice Penale).

Tale requisito, dunque, distingue il reato dal comune omicidio, con un trattamento sanzionatorio di particolare rigore: in sede interpretativa, prevede quindi una specifica valutazione di elementi oggettivi e soggettivi.

In conseguenza, il reato sussiste solo quando il soggetto agente abbia volutamente creato pericolo di vita per una pluralità “indeterminata” di persone: tale indeterminatezza va intesa sia in senso quantitativo che qualitativo, coinvolgendo un’alea sul numero e sulla casualità delle vittime coinvolte.

La verifica di tali circostanze deve essere condotta con un’analisi delle modalità sia spaziali che temporali, che ne possa indicare la chiara matrice di attuazione.

Per fare un esempio pratico, la classica situazione che assorbe gli elementi costitutivi, può essere quella di chi colloca bombe o altri ordigni esplosivi, in edifici frequentati da una pluralità di persone (cfr. Cass. 42990/2008 – 49292/2004).

Vi sono però anche casi in cui la modalità è meno dirompente, come ad esempio l’uso di un’arma per sparare nelle strade cittadine (cfr. Cass. 43681/2015): di contro è configurabile come omicidio plurimo un’aggressione portata ad un gruppo specifico di avversari, seppur con la consapevolezza del rischio di poter colpire altri soggetti presenti (cfr. Cass.16470/2021).

Nel caso specifico che qui commentiamo, lanciare un’autovettura contro un gruppo ben individuato di persone, con l’intenzione di colpire loro e loro soltanto, non può determinare la fattispecie di reato di strage, bensì quella di omicidio plurimo.

Annullata quindi in Cassazione la sentenza impugnata, per mancanza dell’elemento oggettivo del pericolo per la pubblica incolumità.