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Straining e mobbing: differenze

Ordinanza 33428/2022 Corte di Cassazione

Quante problematiche sorgono in ambienti di lavoro e come risulta sempre più difficile riuscire a creare un’atmosfera serena e rilassata, che possa essere viatico per una migliore attività produttiva.
Spesso sentiamo parlare, nei procedimenti di lavoro, di “straining e mobbing”, termini esterofili che, non a tutti, chiariscono l’idea sul giusto significato.
In buona sostanza la differenza tra le due fattispecie, è legata all’intensità della turbativa creata: lo “streaming” è determinato da poche azioni isolate nei confronti di dipendenti presi di mira, mentre il “mobbing” prevede una pluralità di comportamenti pregiudizievoli, quasi ad attuazione di un preciso piano di destabilizzazione.
Entrambi i comportamenti sono configurati dall’articolo 2087 Codice Civile, riferito alla tutela delle condizioni di lavoro.
La Cassazione ha comunque precisato che, dette nozioni, hanno natura prettamente medico/legale, e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici.
Servono quindi solo ad identificare quei comportamenti, che si pongono in contrasto con la citata normativa.
Pur non essendo configurati come reati autonomi, possono però determinare conseguenze devastanti su chi subisce, tali da poter attivare azioni legali autonome, per un risarcimento di danni fisici e psicologici.