No risarcimento del danno biologico e morale se, il giudice liquida senza motivare.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 5763/22 ha sancito che la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 secondo cui ” se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, il giudice non è esonerato dal rendere noto il percorso…