LE DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO SONO SOTTOPOSTE AD UNA SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE.
Sentenza 34356/3024 Cassazione Penale L’art. 494, comma 1, cod. proc. pen. riconosce espressamente all’imputato “la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruttoria dibattimentale”. Quindi, uno strumento di autodifesa oggetto di una facoltà non assoluta, ma sottoposta a specifici limiti…