Presunzione di veridicità dell’estratto conto laddove il cliente ne sia a conoscenza e non lo contesti.
Lo ha sancito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 29415/20, secondo cui l’attendibilità delle scritturazioni che l’istituto di credito effettua sul conto corrente è da presumersi anche laddove non sia stato reso noto al cliente, purché ne risulti essere comunque a conoscenza e non abbia sollevato alcuna eccezione.