L’assegno versato in sostituzione dell’immobile promesso con il contratto di permuta non estingue l’obbligazione.
Lo h stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 17810/21 del 22 giugno, con la quale è stato accolto il ricorso di un privato nei confronti di una società. Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato la società in questione al trasferimento dell’immobile promesso con il contratto di permuta in capo…