ABUSI EDILIZI: ESCLUSA LA CONDANNA DEL DIRETTORE DEI LAVORI SOLO IN CASO DI DIMISSIONI.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 16668/21 ha stabilito che, il direttore dei lavori è responsabile per le opere edilizie abusive, fatto salvo il caso in cui accetti di rinunciare al proprio incarico. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del direttore dei lavori e del committente, condannati a…