Rischia grosso chi divulga l’iban altrui.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 4475/21 nella quale viene dichiarata l’illegittimità della condotta dell’assicurazione che ha rilasciato una copia dell’atto di liquidazione del sinistro che recava le coordinate bancarie dei beneficiari, copia che l’assicurato ha depositato all’assemblea condominiale, divulgando quindi, dati personali dei condomini. Dunque sbaglia il tribunale ad escludere…