L’AVVOCATO CHE CITA IN GIUDIZIO IL CLIENTE PER OTTENERE IL COMPENSO PUO’ PRESENTARE I DOCUMENTI SUI QUALI FONDA LA PRETESA DOPO IL RICORSO.
Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione nell’ordinanza pubblicata il 7 gennaio. Nella stessa si evince infatti che, l’avvocato che cita in giudizio il cliente che non l’ha pagato può depositare i documenti ad hoc sui quali fonda la pretesa anche non contestualmente al deposito della domanda, quindi anche dopo il primo atto…
