In assenza di un contratto scritto, il conduttore che non restituisce l’immobile paga l’occupazione fino alla riconsegna.
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 9256/21 del 6 aprile 2021, con la quale è stato respinto il ricorso di un avvocato, ed è stato chiarito che in assenza di un contratto scritto il proprietario dell’immobile ha diritto esclusivamente all’indennità dalla domanda di rilascio e non ha invece diritto…