LANCIO PERICOLOSO DI OGGETTI: QUASI UNA DISCIPLINA OLIMPICA!
Sentenza 31114/2024 Corte Cassazione Perché si configuri la contravvenzione di “getto pericoloso di cose“, non necessita che la condotta abbia cagionato un effettivo danno, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone. Il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni…