Anche se la vittima non viene indicata per nome è diffamazione a mezzo stampa.
Secondo la Cassazione, per diffamare una persona non occorre fare il suo nome; basta poterlo intuire con indizi semplici. Non è necessario che la vittima sia precisamente e specificamente nominata, a condizione però che la sua individuazione avvenga sulla base del contesto come, ad esempio, le circostanze narrate, i riferimenti personali temporali e che sia…