Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

TI SOSPENDO LA PENA: SOLO A PAGAMENTO

Sentenza 37213/2024 Cassazione Penale

La Suprema Corte ha chiarito che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio della “sospensione della pena” e lo subordina all’adempimento dell’obbligo “risarcitorio“, dinanzi al giudice dell’esecuzione “possono solo farsi valere fatti dimostrativi di una sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non possono essere dedotte condizioni che sono state già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione“.

Le condizioni economiche del condannato, ai fini della concessione del beneficio, devono essere prese in esame dal giudice di merito, il quale, se intende subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, “è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato” (cfr.Cass. 20317/2024).

In conseguenza, tale valutazione integra gli accertamenti posti a fondamento della decisione e può essere oggetto di contestazione o di censura nei gradi successivi di giudizio.

Come su tutte le altre statuizioni anche su questa si forma il giudicato e deve andare in esecuzione, così come è stata formulata.
Tant’è vero che, “in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure “del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere“.(cfr. Cass.36377/2023).

In buona sostanza, passata in giudicato la sentenza che concede il beneficio e lo subordina all’adempimento risarcitorio, in fase di esecuzione possono solo farsi valere fatti dimostrativi di una sopravvenuta impossibilità ad adempiere e non condizioni che sono state già oggetto di valutazione precedente.