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Tifoso violento perde abbonamento alla partita e risarcisce la squadra

Non basta trattenere il corrispettivo pagato se è maggiore il danno subito da inadempimento dell’obbligo contrattuale del tesserato di non offendere e denigrare, è quanto afferma la Cassazione con l’ordinanza 35615/21. Per il comportamento violento, gli organi dell’ordinamento sportivo hanno inflitto alla società una sanzione pecuniaria dell’importo di 30 mila euro. Il Tribunale, inoltre, respinge la domanda del tifoso ritenendo che la sospensione dell’abbonamento fosse stata legittimamente disposta per condotta antisportiva.

Il giudice ha stabilito che il corrispettivo dell’abbonamento incamerato dalla società non esauriva il danno da quest’ultima subìto per l’inadempimento del ricorrente dell’obbligo contrattualmente di non compiere azioni tese a offendere persone, autorità e istituzioni pubbliche o private. L’ordinamento sportivo ha patito un pregiudizio pari all’importo della sanzione pecuniaria ricevuta. Pertanto, il tifoso dovrà pagare tutte le spese in giudizio e il ricorso sarà respinto.