Sentenza 2426/2024 Corte Cassazione
L’art. 651 cod. proc. pen. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso“.
La Suprema Corte ha ancora una volta sottolineato, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo e giurisprudenziale, che il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale.
Ovviamente, il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale, definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti, procedendo al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, in modo da accertare i fatti, sottoponendoli al proprio vaglio critico.
In buona sostanza, si tratta di una possibilità e non di un obbligo per il giudice civile. (cfr.Cass.16893/2019)
Tale principio, è stato correttamente applicato nel caso in esame, in cui la Corte d’Appello ha preso le mosse proprio dalla condanna penale, senza che tuttavia, essa dovesse ritenersi vincolata a riconoscere, in sede civile, la responsabilità esclusiva del condannato, anche ai fini risarcitori.