La corte di cassazione, con la sentenza 9069/21, ha respinto il ricorso di un 49enne di Venezia.
Avviato il ricorso di un uomo che si era difeso sostenendo che l’uscita da casa fosse parte integrante degli atti persecutori.
Pertanto l’uomo ha deposto gli atti al Palazzaccio nel tentativo di smontare l’impianto accusatorio ma senza successo.
Per la difesa, la condotta di violazione di domicilio ipotizzata identifica uno dei comportamenti tipici della fattispecie di cui asserisce l’art. 612 bis Cp Infine, la Suprema corte ha ritenuto il motivo infondato, asserendo che il delitto di cui all’art. 612 bis Cp contestato è stato posto in essere anche con le violazioni di domicilio descritte durante quel mese.