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Trascritta la sentenza straniera che riconosce il bambino come figlio adottivo della coppia gay.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 9006/21, pubblicata il 31 marzo. I Supremi Giudici hanno infatti chiarito che, la sentenza straniera, va trascritta allo stato civile perché non risulta contraria all’ordine pubblico internazionale ed anzi, risulta conforme al best interest del figlio. E ciò perché alla base non c’è un accordo di surrogazione della maternità fra la coppia e i genitori biologici del piccolo, per cui, il provvedimento emesso dal giudice estero non risulta in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale, ma anzi è conforme all’interesse del minore. Inoltre, l’orientamento omossessuale dei due uomini, secondo la Corte, è irrilevante, perché i limiti all’adozione piena stabiliti dalla legge italiana non si configurano come un’opzione obbligata dalla Costituzione; a maggior ragione dopo la riforma che ha unificato lo status di figlio eliminando le differenze fra derivazione biologica e sociale. Non si tratta quindi, di un principio intangibile, è possibile riconoscere in Italia gli atti formati nello Stato estero che ha un ordinamento a maglie più larghe. La sentenza dunque, che riconosce “una genitorialità sociale che sia del tutto equiparabile aa quella biologica sorta dentro o fuori il matrimonio” deve essere trascritta.