Nel caso in cui oggetto del contratto preliminare sia il terrazzo attrezzato con gazebo, tavolo e sedie, la circostanza che il bene da trasferire con il contratto definitivo consista in un lastrico solare privo di gazebo, che non avrebbe consentito di utilizzare il terrazzo come un’estensione dell’appartamento, costituisce il fondamento dell’inadempimento contrattuale. É quanto si legge nell’ordinanza 19044/21. La vertenza prende le mosse dal ricorso presentato dal promissario acquirente che ha dichiarato la legittimità del recesso in relazione al contratto preliminare di acquisto oltre alla restituzione del doppio della caparra.
La corte di merito, nell’accertare l’inadempimento del promittente venditore, ha avuto riguardo all’oggetto del contratto preliminare, costituito da un monolocale di 40 mq dotato di terrazza attrezzata con gazebo di uso esclusivo. La terrazza attrezzata rivestiva particolare importanza nell’economia dell’affare, in considerazione alla sua estensione, pari a mq 16 rispetto alla superficie dell’immobile di mq 401 tanto che il terrazzo era suscettibile di essere utilizzato come un’estensione dell’abitazione. In definitiva, l’inadempimento era stato valutato non in ragione dell’esclusività dell’uso del terrazzo ma della rilevanza che lo stato di fatto del terrazzo rivestiva mentre la delibera condominiale, taciuta al promittente acquirente, obbligava il proprietario a sostituirlo con uno stenditoio, in caso di vendita a terzi.