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Tribunale ecclesiastico e nullità del matrimonio. Risvolti giuridici

Normativa vigente.

Il Concordato Lateranense del 1929, tra Repubblica Italiana e Santa Sede, all’art. 8 prevede il riconoscimento dei matrimoni celebrati secondo il Rito Canonico, a condizione che, l’atto relativo, venga trascritto nei Registri dello Stato Civile: a seguire viene sancito anche che le sentenze di nullità, pronunciate dei Tribunali Ecclesiastici e munite del decreto di esecutività, su domanda delle parti o di una di esse, assumono efficacia sul territorio della Repubblica, previa sentenza di delibazione, emessa dalla Corte d’Appello.

Tale atto deve accertare la competenza del giudice ecclesiastico, in quanto matrimonio celebrato in conformità: che sia stata assicurata alle parti la possibilità di difendersi in tale giudizio, non diversamente dai principi dell’ordinamento italiano e che ricorrano tutte le altre condizioni, dettate dalla nostra legislazione, per dichiarare efficaci le sentenze degli stati stranieri.

Nelle facoltà della Corte di Appello c’è anche quella di stabilire provvedimenti economici provvisori, a favore di uno dei coniugi, salvo rimandare le parti al giudice competente, per la decisione sulla materia.