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Truffatore on-line condannato anche se ha dato le sue vere generalità

Sentenza 13705/2023 Cassazione Penale

Ormai è diventato comportamento comune per tutti i consumatori della nostra epoca, quello di effettuare acquisti tramite i siti online.
Ma non tutti questi siti sono sicuri e controllati e, nel gran numero di operatori onesti, si annidano anche figure truffaldine, che si approfittano della buona fede degli acquirenti, per piazzare queste moderne “patacche”.
Né scagiona dalla condanna per truffa, come ha sancito la sentenza in oggetto, il fatto di dichiarare le proprie autentiche generalità, da parte di chi vuol delinquere.
La fattispecie giuridica rimane quindi quella di truffa e, detta circostanza, non ottiene il risultato sperato, teso a far derubricare il reato ad insolvenza contrattuale. L’illecito commerciale che tende a far concludere “sulla rete” un’operazione diversa dalla pubblicizzata o con merce contraffatta, viene quindi duramente punito dalla nostra normativa vigente che, ai sensi dell’art.515 Codice Penale, prevede una multa e la reclusione fino a 3 anni di carcere.