Sentenza 43818/2023 Corte Cassazione
Scabroso il tema di questa pronunzia della Corte, che ha stabilito come il tentativo di avere un “rapporto sessuale senza il preventivo consenso della moglie dormiente” (di fatto separata), concretizza reato ed elemento oggettivo, perché l’azione viene posta in essere in maniera cosciente e volontaria.
I rapporti sessuali sono leciti solo in presenza del consenso, espresso o tacito del soggetto, e tale condizione giuridica non muta neanche nei rapporti matrimoniali.
La condanna in Appello era giunta per la repentinità dell’atto, in quanto l’uomo si era infilato nel letto della donna che stava dormendo, senza consentirle di manifestare il proprio dissenso.
L’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica o nella intimidazione psicologica, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona soccombente, in modo da poterne prevenire il dissenso (Cass.46170/2014).
Proprio con riferimento alle persone dormienti, la giurisprudenza (cfr. Cass.22127/2016) ha affermato che integra il reato di “violenza sessuale“, la condotta posta in essere contro chi si trova in una ridotta capacità di difesa.
Ovviamente configura l’illecito anche il semplice forzoso tentativo: per quanto colta di sorpresa, qualunque persona (seppur dormiente), ha la possibilità di bloccare il prosieguo del sopruso!