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Tutela dei terzi creditori nell’ambito di un sequestro preventivo

Sentenza 13474/2023 Cassazione Penale

La sentenza presa in esame chiarisce come, seguendo i dettami del D.L. 159/2021, l’anteriorità di un titolo o dell’acquisto di un credito, dia la possibilità di intervento, nell’ambito di un sequestro preventivo di un debitore, anche se attivato nell’ambito di altra procedura: indipentemente dal fatto che, detto credito, sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo all’attuazione di detto sequestro.
Di fatto, una sentenza del Tribunale, successivamente impugnata innanzi alla Corte, aveva rigettato l’opposizione di una Associazione Antiusura, cui era stata negata l’ammissione allo stato passivo di un imputato, nell’ambito di altro procedimento penale, (in cui era stato attivato un sequestro preventivo dei beni).
Secondo il Tribunale ciò non era concedibile, in quanto la sentenza che dichiarava il credito della ricorrente certo ed esigibile, era posteriore alla data in cui era stato effettuato detto sequestro preventivo, in danno dell’imputato. Secondo gli Ermellini, invece, è legittimo che i diritti di credito possano essere tutelati, purché anteriori alla data del sequestro preventivo, seppur effettuato in altro giudizio.
In buona sostanza, deve solo risultare che detti crediti abbiano data certa, anteriore al momento in cui viene attuata la procedura preventiva.
Non bisogna, quindi, confondere il concetto di “certezza e liquidità”, con quello di “certezza probatoria”.