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Tutela del consumatore nell’esecuzione forzata

Sentenza 9479/2023 Cassazione Sezioni Unite

La sentenza presa in esame si è pronunciata in merito alle “clausole abusive” nei contratti stipulati con i consumatori.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che, nella “fase monitoria”, il giudice deve svolgere accertamenti di ufficio, sull’eventuale carattere abusivo delle clausole tra fornitore e consumatore, ai sensi dell’articolo 640 Codice Procedura Civile, attivando tutti i poteri esercitabili.

In buona sostanza, potrà accedere ai contratti e nominare, dove serva, una CTU: potrà quindi provvedere al rigetto o accoglimento del ricorso del consumatore, con l’emissione di eventuale Decreto Ingiuntivo, in caso di rigetto.

Nella “fase esecutiva” il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive, che abbiano rilevanza sull’entità del credito attivato, anche con una sommaria istruttoria mirata a detto accertamento.

A seguito di ciò, informerà le parti sulle sue conclusioni ed il debitore potrà proporre opposizione entro 40 giorni, ad un eventuale Decreto Ingiuntivo emesso nei suoi confronti: fino all’esito di detta opposizione, il giudice dell’esecuzione non potrà procedere alla vendita o all’assegnazione del bene.

In “fase di cognizione”, il giudice dell’opposizione tardiva potrà sospendere l’esecutorieta’ del Decreto Ingiuntivo, ex articolo 649 Codice Procedura Civile.