Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Tutti i fabbricanti hanno l’obbligo di pagare le spese per i danni che provengono dal giardino comune.

Lo sancisce la seconda sezione civile della Suprema corte di Cassazione con l’ordinanza 18006/21, che ha respinto il ricorso di un condominio facente parte di un complesso edilizio. La corte ha spiegato che nonostante i danni si erano verificati solo nei box di un edificio, le infiltrazioni provenivano dal piano di calpestio superiore, che era adibito a giardini e zone di passaggio di uso comune a tutti i fabbricati del complesso edilizio. Si deve applicare, quindi, in via analogica l’articolo 1125 dello stesso codice.

Pertanto nel caso in cui il solaio di copertura delle autorimesse svolga anche la funzione di consentire l’accesso all’edificio condominiale non si ha una utilizzazione particolare di un condomino rispetto agli altri, quindi le spese devono essere sostenute da tutti.