Sentenza 10365/2025 Cassazione Penale
Sancisce la Suprema Corte che, in mancanza di omologazione della strumentazione, le multe elevate sono irregolari.
Nel caso di specie, un’azienda produttrice di apparecchi Autovelox è incorsa in frode nelle pubbliche forniture e falso per induzione, avendo venduto ad Amministrazioni Locali e Forze di Polizia apparecchiature come omologate, quando in realtà erano solo approvate.
Sequestrati preventivamente gli autovelox dal GIP e misura cautelare confermata dal Tribunale del Riesame.
L’art. 45, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che gli strumenti per il controllo della velocità devono essere debitamente omologati e la normativa distingue approvazione
e omologazione: la seconda richiede verifiche specifiche per attestare la conformità dell’apparecchiatura agli standard stabiliti.
Anche la Cassazione Civile (sentenza n. 10505/2024) aveva chiarito che non basta l’approvazione ministeriale.
La Suprema Corte ha confermato che “non vi è equiparazione tra approvazione e omologazione, pertanto la fornitura di strumenti non conformi può configurare il reato di frode nelle pubbliche forniture” (art. 356 Cp).
Inoltre, “se un operatore del settore è a conoscenza di una prassi giuridica non chiara, deve astenersi dal compiere azioni potenzialmente illecite“.
Se un dispositivo è solo approvato, le sanzioni elevate sono nulle e il fornitore rischia un processo per frode.
Un punto a favore, dunque, per tutti quegli automobilisti tartassati negli ultimi anni, anche per infrazioni minime ai limiti di velocità!