Tribunale del Lavoro di Salerno
R.G.5660/2023
O almeno così si reputava la ricorrente che forse, sopravvalutando le proprie effettive potenzialità, aveva chiesto al suo datore di lavoro oltre €250.000, per differenze retributive, lavoro straordinario, attività e permessi non goduti, oltre al TFR.
Pronta la costituzione in giudizio del resistente, patrocinato dallo Studio Legale Labonia, che è riuscito a dare al procedimento un’immediata piega di giustizia difensiva.
La ricorrente asseriva di aver svolto mansioni ampie nella gestione del governo della casa e di avere anche collaborato nell’attività di rifornimento auto, gestito dal suo datore di lavoro, per oltre 18 anni, senza aver mai ricevuto nessun inquadramento contrattuale, ne buste paga o somma di denaro, a fronte di un’attività di oltre 40 ore settimanali, compresi i giorni festivi.
Solo dopo 18 anni la lavoratrice si sarebbe svegliata da questo lungo torpore, ritenendo non giustificato il licenziamento subito e motivato dal datore di lavoro per giusta causa, a seguito di una aggressione fisica e verbale subita dallo stesso e dalla di lui figlia: di qui la esorbitante richiesta di risarcimento spiegata nel ricorso. L’azione difensiva dello Studio Legale Labonia ha però evidenziato che i requisiti formali, indicati all’art. 414 cpc, non erano stati rispettati nella suddetta istanza, mancando nell’atto introduttivo, la dovuta e documentata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, tali da poter innescare un corretto contraddittorio e consentire al convenuto di esporre le proprie ragioni: oltre che permettere al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di causa, in virtù di una eventuale attività istruttoria da attivare.
I fatti primari, in buona sostanza, erano stati completamente omessi o indicati genericamente per cui, ai sensi dell’art. 164 comma 4 cpc, riscontrabili i termini di nullità dell’atto, rilevabile anche d’ufficio.
Non indicate correttamente le mansioni concretamente espletate, mancando l’indicazione da chi fosse stata realmente assunta e chi erogasse correntemente le retribuzioni, tanto da poter individuare un effettivo reo.
Non indicati, quindi, gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, comunque negato dal resistente.
All’esito di tale linea difensiva il ricorso è stato rigettato, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di giudizio.