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UNA MONTAGNA DI EURO SOTTERRATI IN GIARDINO: CERTAMENTE RICETTAZIONE!

Sentenza 40013/2024 Cassazione Penale

Esistono limiti normativi per la detenzione di contante e, superarli occultando il denaro, secondo la Suprema Corte, è condotta sufficiente per integrare il reato di “ricettazione“, avvalorando l’ipotesi di una provenienza illecita: laddove il detentore non ne possa giustificare un lecito possesso.
(cfr.Css.43532/2021).

Di fatto, tale orientamento trova radici in quei precedenti secondo cui, l’ipotesi di reati da ricezione di profitto illecito, “non richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche“. (cfr.Cass.29685/2011).

In tema di sequestro preventivo, è stato poi affermato che la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, “nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto“.

La Corte ha altresì precisato che costituiscono indici di provenienza delittuosa dei beni vincolati, gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo coinvolgimento in reati produttivi di profitto ed il possesso di oggetti strumentali finalizzati alla commissione di altri reati (cfr.Cass. 28587/2024).

La decisione qui commentata trae origine da un ricorso avverso un’ordinanza che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo del GIP, in merito ad una grossa somma in contanti, rinvenuta all’interno di alcuni barattoli di vetro sotterrati nel giardino del ricorrente.