Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

UNA VOLTA SI CHIAMAVA “PROCESSO ALLE INTENZIONI”

Sentenza 12518 /2025 Cassazione Penale

Il tema preso in esame riguarda sequestro probatorio e tentativo di reato, nell’ambito di proteste non violente all’interno di luoghi pubblici e culturali.

L’attivista di un movimento ambientalista era stata sottoposta a perquisizione e sequestro dopo essere stata fermata all’ingresso di un noto museo.
Gli oggetti del reato erano due gessetti ed un piccolo tubetto di colla:
le veniva contestato un tentativo di imbrattamento deturpamento di beni culturali ai sensi dell’art. 518 c.p.

Il ricorso contro l’ordinanza del riesame ha evidenziato che gli oggetti erano di uso comune e non costituivano alcun indizio concreto di un reato in atto o preventivato.
La misura era motivata unicamente dalla presunta appartenenza ideologica ad un movimento ecologista, e non da elementi obiettivi legati ad una condotta reprensibile.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso in quanto, in riferimento a reati contestati nella forma tentata, il giudice è tenuto a verificare sia l’astratta configurabilità del reato stesso che la ragionevole ipotesi della sua commissione.
Necessario “accertare l’univocità e l’idoneità degli atti preparatori, valutati ex ante, ossia senza considerare le intenzioni soggettive dell’agente, che non hanno rilevanza penale in assenza di comportamenti concreti e oggettivamente valutabili”.
Nel caso specifico, la giovane era stata fermata all’ingresso del museo e non vi era nessun principio di esecuzione né elementi oggettivi che potessero sorreggere l’accusa. Il sequestro disposto con il decreto di perquisizione è stato quindi annullato. L’adesione ideologica a un movimento o il possesso di oggetti neutri non possono bastare per ipotizzare un reato, neppure nella forma del tentativo.
Il diritto penale non può fondarsi su supposizioni, soprattutto quando non esistono atti preparatori concreti.

Necessario l’obbligo di tutelare le garanzie processuali anche quando si difendono beni culturali di rilievo pubblico