La Corte di Cassazione con ordinanza 3150/22 ha sancito che l’agenzia di viaggi che vende i pacchetti all inclusive non è responsabile per le inadempienze dell’organizzatore . nel caso in esame, un consumatore lamentava il non adempimento dei servizi offerti e pubblicizzati dal tour operator ma, l’agenzia si considera un mero intermediario e dunque esente da responsabilità. la cassazione ha sancito che l’organizzatore è colui che procura a terzi pacchetti turistici mentre, l’intermediario è colui che vende i pacchetti a terzi; pertanto, l’agenzia risponde delle obbligazioni nascenti dalla qualità di venditore ovvero scegliere con accortezza il tour operator, trasmettere le prenotazioni, incassare ma non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore laddove i servizi offerti non sono quelli promessi, salvo che non si dimostri che sia