Flash per 01/08
Sentenza 53/2022 Corte Cassazione
Sempre viva, nel mondo dell’imprenditoria, la guerra relativa ai marchi di fabbrica che, per normativa, non devono contenere segni contrari alla legge, all’ ordine pubblico ed al buon costume, o essere lesivi di diritti altrui.
Esiste poi un’altra importante distinzione tra “marchi ordinari” e “marchi forti”: nei primi sussiste il rischio di confusione perché manca un aspetto innovativo che caratterizzi il prodotto.
Nei secondi, invece, si configura un indebito vantaggio determinato dall’uso di un segno rinomato già esistente, pur senza alcuna affinità di prodotto o servizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha dichiarato la nullità del marchio depositato da un noto e storico pastificio italiano, che si risolveva con la dizione di “spaghetto quadrato”.
Nelle motivazioni non ritenuto valido detto marchio, perché non apporta nessun dato innovativo.
Secondo gli Ermellini il marchio non risulta idoneo ad evidenziare un nuovo prodotto originale, in quanto richiama una “trafila di pasta” già esistente nella nostra tradizione alimentare, il cosiddetto “spaghetto alla chitarra”.
Escluso anche un danno per l’azienda in quanto, il tempo in cui è stato usato, è relativamente breve (solo 14 mesi).
Inoltre il marchio risulta di debole immagine, in quanto costituito da parole di uso comune, collegate alle caratteristiche stesse del prodotto.